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Regolamento Direzione Provinciale PDF Stampa E-mail
Mercoledì 26 Maggio 2010 15:03

 

 

 

Regolamento Direzione Provinciale PD Varese

 

 

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie del Coordinamento Provinciale del Partito Democratico nella provincia di Varese.

 

Art. 2 – Intervento partecipazione e assistenza

Possono partecipare all’assemblea con diritto di parola e con diritto di voto i membri del Coordinamento Provinciale eletti secondo le procedure volta a volta previste.

 

Art. 3 – Norma transitoria

In assenza di specifiche disposizioni al riguardo possono inoltre partecipare all’assemblea, come invitati con diritto di parola ma non di voto:

- i membri dell’esecutivo che non siano già membri del coordinamento

- i responsabili di settore che non siano già membri del coordinamento

- i consiglieri provinciali che non siano già membri del coordinamento

- i consiglieri regionali che non siano già membri del coordinamento

- i membri del parlamento e del senato che non siano già membri del coordinamento

- i sindaci che non siano già membri del coordinamento

- responsabili associazioni di categoria che non siano già membri del coordinamento

- il capogruppo del capoluogo che non sia già membri del coordinamento

Possono inoltre partecipare, su espresso invito del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza, con diritto di parola ma senza diritto di voto, esperti degli argomenti volta a volta all’ordine del giorno, soggetti interessati o direttamente coinvolti dagli argomenti trattati.
Il Presidente e l’Ufficio di Presidenza, anche eventualmente su segnalazione dei membri del coordinamento, risolvono le questioni relative alla legittimazione della partecipazione all’assemblea.

 

Art. 4 – Presidenza e Ufficio di Presidenza

L’assemblea è presieduta dal presidente coadiuvato dall’ufficio di presidenza.
Il presidente è nominato dall’assemblea su proposta del Segretario Provinciale.
L’ufficio di presidenza è composto da 4 membri, anch’essi nominati dall’assemblea su proposta del Segretario Provinciale.
In assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte da un membro dell’Ufficio di Presidenza.

 

Art. 5 – Assemblea Ordinaria e Procedura di Convocazione

L’assemblea ordinaria si riunisce, possibilmente, una volta al mese, previa convocazione del Presidente.
L’assemblea può inoltre essere convocata anche a seguito di richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del Coordinamento Provinciale con diritto di parola e di voto.
La richiesta di convocazione deve essere redatta per iscritto corredata dalle firme di tutti i richiedenti e deve essere fatta pervenire al presidente in tempo utile per il corretto espletamento della procedura di convocazione di cui al successivo articolo 6.

 

Art. 6 - Procedura di Convocazione

La convocazione dell’assemblea deve essere comunicata per iscritto a cura del Presidente o dell’Ufficio di Presidenza, con lettera inviata anche a mezzo posta elettronica, almeno 7 giorni prima della data fissata e deve specificare:

- la data, l’ora e il luogo dell’assemblea

- l’ordine del giorno formulato in senso cronologico di svolgimento

- l’indicazione sommaria del calendario dei lavori e dei tempi della discussione

- il nominativo dei relatori e gli argomenti su cui gli stessi dovranno relazionare

Alla lettera di convocazione devono essere allegati gli eventuali documenti oggetto di discussione nel corso dell’assemblea.

  

Art. 7 – Convocazione d’urgenza

Qualora ricorrano particolari ragioni di necessità e di urgenza, l’assemblea del coordinamento provinciale potrà essere convocata anche senza il rispetto dei tempi e delle procedure di cui ai precedenti artt. 5 e 6.

 

Art. 8 – Ordine del giorno

L’ordine del giorno è predisposto a cura della Segreteria Provinciale e della Presidenza del Coordinamento.
Entro il mese precedente la data di convocazione, ogni membro dell’assemblea con diritto di parola ed ogni portavoce di circolo può far pervenire all’esecutivo proposte di argomenti da sottoporre all’assemblea.

 

Art. 9 – Costituzione dell’assemblea.

All’ora fissata nell’avviso di convocazione il Presidente verifica la regolare costituzione dell’assemblea.
Il Presidente o l’Ufficio di Presidenza raccolgono le firme dei partecipanti e verificano il numero dei partecipanti all’assemblea nel caso in cui sia previsto un determinato quorum di presenze.
Le assenze potranno essere giustificate dal Presidente e dall’Ufficio di Presidenza previa ricezione di apposita richiesta in tal senso.

 

Art. 10 – Inizio dei lavori

Verificata la regolare costituzione dell’assemblea il Presidente illustra gli argomenti all’ordine del giorno e le proposte eventualmente sottoposte all’approvazione dell’assemblea medesima.
Il presidente, per esigenze organizzative, può seguire un ordine diverso da quello risultante dalla lettera di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti siano discussi in un’unica soluzione.

 

Art. 11 – Interventi e Repliche

Il Presidente regola la discussione dando la parola ai relatori, i quali provvederanno ad illustrare il tema oggetto di discussione.
I membri dell’assemblea con diritto di parola possono intervenire su ciascun argomento una sola volta, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando eventuali proposte. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione su ciascun argomento.
Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento, la durata e l’ordine degli interventi.
In particolare, tenuto conte del numero complessivo dei membri con diritto di parola, avuto presente l’esigenza di consentire il maggior numero di interventi possibile, garantendo il regolare svolgimento dei lavori e la loro conclusione in un'unica riunione, la durata degli interventi, salva diversa disposizione del Presidente, è, di norma,  fissata in cinque minuti.
Chi intende partecipare alla discussione deve prenotarsi presso l’ufficio di presidenza e la parola gli sarà concessa dal Presidente secondo l’ordine di iscrizione.
Coloro che richiedono la parola a seguito della presentazione di una mozione vengono fatti intervenire dal Presidente immediatamente dopo l’intervento in corso.

 

Art.  12  – Sospensione dei lavori

Il Presidente, ove ne ravvisi l’opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo di tempo, comunque non superiore a trenta minuti, motivandone la relativa decisione.

 

Art.  13  – Poteri del Presidente

Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l’esercizio dei diritti da parte di tutti i membri, il Presidente può togliere la parola a coloro che l’hanno richiesta, e può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l’esercizio dei diritti da parte di tutti i membri del Coordinamento Provinciale.

 

Art. 14 – Mozioni d’ordine, mozioni o emendamenti

Coloro che intendono proporre mozioni d’ordine, mozioni o emendamenti sui documenti oggetto di discussione, devono presentare al Presidente il relativo testo scritto, corredato dalle firme di almeno 5 membri del coordinamento.
Il termine per la presentazione è fissato in un’ora prima dell’inizio della seduta nel caso in cui il documento oggetto di discussione sia stato allegato alla lettera di convocazione, diversamente il termine è fissato in un’ora dopo la consegna, nel corso dell’assemblea, del documento oggetto di discussione.
Il relatore può accettare o presentare, durante l’intera seduta, mozioni d’ordine, mozioni o emendamenti.
Il Presidente, coadiuvato dall’Ufficio di Presidenza e d’intesa con i proponenti, può apportare le correzioni formali necessarie a chiarire il senso delle mozioni d’ordine, delle mozioni e degli emendamenti ed eventualmente coordinare tra loro le mozioni d’ordine, le mozioni e gli emendamenti dal contenuto analogo, in modo tale da sottoporre ai votanti un testo il più possibile organico.
Il tempi e i modi del dibattito conseguente alla presentazione di mozioni d’ordine, mozioni o emendamenti viene regolato dal Presidente e dall’Ufficio di Presidenza.
Terminati gli interventi le mozioni d’ordine, le mozioni e gli emendamenti devono essere messi immediatamente ai voti.
Ai fini della presente norma si intendono mozioni d’ordine le richieste di modifica inerenti l’ordine dei lavori, si intendono mozioni le richieste di modifica degli argomenti oggetto di discussione indicati nell’ordine del giorno e si intendono infine emendamenti le richieste di modifica del testo dei documenti volta a volta oggetto di votazione e approvazione.

 

Art. 15 – Votazione

Nessuna deliberazione può essere messa ai voti se risulta in contrasto con gli Statuti Nazionale o Regionale.
Nessuna deliberazione può essere messa ai voti se risulta in contrasto con il Regolamento Provinciale, ad eccezione delle proposte di modifica del regolamento stesso.
La votazione avviene generalmente a scrutinio palese e per alzata di mano.
Le votazioni sulle persone devono invece necessariamente avvenire a scrutinio segreto.
Della votazione viene redatto processo verbale a cura del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza.
In caso di voto segreto lo scrutino delle schede è affidato all’Ufficio di Presidenza, il quale vigila altresì sul corretto espletamento delle operazioni di voto e comunica, prima dell’inizio delle operazioni di voto, i criteri adottati per l’eventuale annullamento delle schede.
Le modalità ed i tempi della votazione devono essere comunicati dal Presidente prima dell’apertura dei lavori o, se possibile, direttamente nella lettera di convocazione.
Per essere approvato, il provvedimento deve ottenere la maggioranza dei voti validi a meno che non sia prevista una votazione con quorum.
Viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti validi a meno che non sia prevista una votazione con quorum.
A parità di voti si procede a nuova votazione.

 

Art. 16 – Modifiche al regolamento

Le modifiche al presente regolamento devono essere approvate dalla metà dei membri dell’assemblea con diritto di voto.
Il testo della modifica deve essere necessariamente indicato nell’ordine del giorno ed allegato alla lettera di convocazione.
Una volta approvate dall’assemblea le modifiche entrano in vigore automaticamente.

 

Art. 17 – Chiusura dei lavori

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, le eventuali operazioni di voto e la proclamazione dei risultati, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
Il Presidente può inoltre indicare un orario oltre il quale i lavori non potranno comunque essere proseguiti.

 

Ultimo aggiornamento Mercoledì 26 Maggio 2010 15:17
 
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